Art. 5.

      1. Il Ministro della giustizia stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché determina

 

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l'organico e le strutture necessarie al loro funzionamento, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.